L'art. 85 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica viene eletto per sette anni.
L'art. 85 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 85 della Costituzione italiana.
Art. 85 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 85 della Costituzione italiana:
"Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".
Art. 85 della Costituzione: spiegazione
L'art. 85 della Costituzione italiana stabilisce che la durata in carica del Presidente della Repubblica è di sette anni.
L'art. 85, comma 2 della Costituzione, stabilisce che, trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente della Camera dei deputati deve convocare il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
L'art. 85, comma 3, della Costituzione, prevede che, nelle ipotesi in cui le Camere siano state sciolte oppure manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica deve avvenire entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere.
Durante questa fase, sono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.