L'art. 84 della Costituzione italiana stabilisce che per essere eletti Presidente della Repubblica bisogna aver compiuto i 50 anni e godere dei diritti civili e politici.
L'art. 84 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 84 della Costituzione italiana.
Art. 84 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 84 della Costituzione italiana:
"Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".
Art. 84 della Costituzione: spiegazione
L'art. 84 della Costituzione italiana stabilisce i requisiti per essere eletti Presidente della Repubblica:
- avere compiuto i 50 anni;
- godere dei diritti civili e politici.
Viene inoltre previsto che l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica devono essere determinati per legge.
Con legge 9 agosto 1948, n. 1077 è stato stabilito, all'art. 1, che: "La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonché dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi".