L’articolo 832 del Codice Civile, è rubricato "Contenuto del diritto", rientra nel cui al Libro III – Della proprietà, Titolo II – Della proprietà, Capo I – Disposizioni generali.
Per maggiori informazioni sul complesso degli articoli e delle norme sul diritto di proprietà, ecco l'approfondimento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 832 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 832 del Codice Civile:
“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.
Articolo 832 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore ha posto l'accento, nel caso del diritto di proprietà, sul concetto di godimento e disposizione della cosa e sulla circostanza che, quando si tratta di proprietà, essa deve essere piena (non limitata) ed esclusiva (che esclude altri).
Il diritto di proprietà è disciplinato dal Libro III, Titolo II, il Codice Civile.
In merito alla specificità dell'art. 832 del codice civile, la lettura va effettuata in coordinamento con altre norme, soprattutto la Costituzione.
La proprietà è tutelata anche al livello costituzionale da parte degli articoli 42, 43 e 44 Cost.
L'art. 42 Cost.contiene i principi costituzionali in materia di proprietà stabilendo che "la proprietà è pubblica o privata".
E che "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale".
L'art. 43 della Costituzione invece tratta il caso del trasferimento del bene "mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale".
L'art. 44 Cost. invece consente alla legge di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.
La proprietà è tutelata anche a livello internazionale dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (nota anche con il nome di Carta di Nizza, del 7 dicembre del 2000), all’interno dell’articolo 17, ritenendolo uno dei diritti fondamentali dell’essere umano.
La proprietà art. 832 c.c. rappresenta uno dei diritti reali, attribuendo al titolare ogni facoltà di godimento e soddisfazione delle cose, in modo pieno ed esclusivo.
Il contenuto del diritto, a cui rimanda la norma, fa riferimento al cd. dominio collettivo attraverso cui l’estensione di un terreno possa essere soggetto al godimento di una parte determinata della collettività.
L’originaria concezione privatistica, già mutuata dall’art. 42 della Costituzione, non permettono un inquadramento ben definito del dominio collettivo ma più in generale, questi riguardano i beni da cui è possibile trarre una utilità e che siano soggetti all’utilizzo civico. Si pensi alla possibilità di utilizzare l’acqua, al raccogliere della legna o ancora pascolare o seminare.
Il concetto di dominio collettivo si rifà tanto a terre pubbliche quanto private, purché venga consentito e sia quindi possibile il perseguimento di un interesse generale.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 832 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 832 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 5 settembre 2023, n. 25843
"E' ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16695
"E' ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione".
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 29 maggio 2023, n. 14947
"In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione".
Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 2 maggio 2023, n. 11428
"In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell'ente espropriante a seguito della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell'occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell'immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall'onere di provare l'avvenuto spossessamento; ne consegue che, a fronte dell'emissione di una seconda dichiarazione di pubblica utilità, l'avvenuto rilascio del bene alla scadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità non può ritenersi presunto, dovendo l'Amministrazione che contesta il diritto all'indennità per l'occupazione effettuata, fornire la prova del rilascio del fondo, occupato all'esito della prima dichiarazione di pubblica utilità, e la mancata effettiva presa di possesso a seguito della seconda dichiarazione".
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 4 aprile 2023, n. 10017
"Il codice civile non conosce la c.d. "nuda proprietà" come diritto distinto dalla proprietà: i suoi tratti contenutistici sono desunti, infatti, dal combinato disposto delle norme in tema di proprietà e di quelle in tema di usufrutto, ossia in via di mera sottrazione, dal contenuto del primo, dei poteri e delle facoltà che formano il contenuto del secondo; il concetto è dunque di origine dottrinale e serve solo a descrivere la situazione della proprietà gravata da usufrutto".
Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 4 aprile 2023, n. 9304
"Con riguardo ad immobili del tutto peculiari (quali, ad esempio, monumenti dall'indiscutibile rilevanza storica), il danno patrimoniale da occupazione "sine titulo" può ritenersi dimostrato in virtù della prova presuntiva discendente dalle stesse particolari caratteristiche del bene".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3764
"Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 23 gennaio 2023, n. 1910
"La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Ne consegue che, per la regola dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1 c.p.c., la riforma in appello del capo di sentenza relativo all'azione di regolamento di confini non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all'azione di rilascio, anche se quest'ultimo non sia stato attinto dai motivi di impugnazione".
Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 701
"La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta".
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 15 novembre 2022, n. 33645
"In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno".
Corte di Cassazione, sezione 6 TRI, ordinanza 19 agosto 2022, n. 24972
"In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivo dell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Ne deriva che, non potendo ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente sulla base del contratto preliminare ad effetti anticipati, in quanto mero detentore qualificato, tenuto al pagamento dell'imposta è unicamente il proprietario dell'immobile compromesso in vendita".