L'art. 83 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune.
L'art. 83 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo II "Il Presidente della Repubblica".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 83 della Costituzione italiana.
Art. 83 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 83 della Costituzione italiana:
"Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".
Art. 83 della Costituzione: spiegazione
L'art. 83 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune.
L'art. 83, comma 2, della Costituzione stabilisce che all'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati per ogni Regione che devono essere eletti dal Consiglio regionale.
La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica avviene per scrutinio segreto.
Deve essere raggiunta la maggioranza dei due terzi dei votanti nei primi due scrutini, mentre dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.