L’art. 827 del Codice Civile, rubricato “Beni immobili vacanti”, dispone che:
“I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”.
La norma mira ad evitare che, nel caso di immobili che non sono di proprietà di alcuno, chiunque occupandolo possa acquistarne la proprietà.
A proposito della disciplina, si segnala la seguente sentenza di rilievo:
- Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2 marzo 2007, n. 4975
"L'art 827 cod. civ., nello stabilire che gli immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato, non pone una presunzione di appartenenza allo Stato di tutti gli immobili di cui non si provi l'appartenenza ad altri, ma si limita a prevedere un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene) la quale deve essere, perciò, dimostrata dal soggetto che la invochi a fondamento del suo diritto. (In una fattispecie relativa alla proprietà di uno slargo adiacente alla via pubblica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ne aveva riconosciuto la natura pubblica, benché risultasse in parte catastalmente intestato ai privati frontisti e non potesse operare la presunzione di cui all'art. 22 legge n. 2248 del 1865)".