L’art. 826 del Codice Civile, di cui al Capo II, Titolo I, Libro III, dispone che:
“I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
Il patrimonio indisponibile è l’insieme dei beni appartenenti allo Stato, alle Province e ai Comuni che possono essere interessati da atti dispositivi di diritto privato, purché ciò non pregiudichi la loro destinazione e la generale utilità.
I beni oggetto del patrimonio indisponibile rientrano nella macrocategoria dei beni pubblici che, a propria volta, distingue il patrimonio indisponibile dai beni demaniali.