L'art. 825 c.c. "Diritti demaniali su beni altrui" rientra nel Titolo I – "Dei Beni" del Libro Terzo "Della Proprietà" del codice civile.
Si tratta della normativa riguardante i diritti reali che spettano alla province, ai comuni e allo Stato.
Ecco il testo aggiornato dell'art. 825 del Codice Civile:
“Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico, i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi”.
Il testo richiama la parola "parimenti" perché l'art. 825 del codice civile tratta i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni, i quali essendo rientranti nella competenza dello Stato o degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alla stessa disciplina dei beni demaniali, di cui all'art. 824 e all'art. 822 del codice civile.
Pacificamente si ritiene, infatti, che nel demanio pubblico rientrano i beni corporali e incorporali, ovvero i diritti su beni altrui.
Quali sono i requisiti per ritenere i diritti reali soggetti al regime del demanio pubblico?
Lo spiega la norma, ossia che i diritti reali stessi devono essere costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
In altre parole, laddove il diritto reale consegua un interesse pubblico, allora è pienamente rientrante nell'art. 825 del Codice civile e quindi assoggettato al regime del demanio pubblico.