L’art. 822 del Codice Civile, di cui al Capo II, Titolo I, Libro III, dispone che:
“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”.
L’articolo 822 definisce i beni appartenenti al demanio pubblico.
Beni pubblici sono quei beni che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici: a propria volta si distinguono in beni demaniali (beni appartenenti allo Stato e ad altri enti) e beni patrimoniali indisponibili (soggetti ad atti dispositivi, purché nel rispetto della loro destinazione).
Per demanialità si intende la commistione di uso pubblico, destinazione ai fini del pubblico interesse, importanza del bene sul suolo nazionale, utilizzo che la P.A. può accordare al bene.