L’art. 821 del Codice Civile, rubricato “Acquisto dei frutti”, rientra nel Libro III – Della proprietà, Titolo I – Dei beni, Capo I – Dei beni in genere, Sezione III – Dei frutti.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 821 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 821 del Codice Civile.
“I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”.
Articolo 821 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma fa riferimento all’acquisto di frutti naturali da parti di colui che sia un soggetto diverso dal proprietario della madre dei frutti.
In caso invece di frutti civili, il riferimento è dato dall’acquisto in funzione della decorrenza del tempo e per la durata del diritto.
I frutti sono il prodotto periodico di un altro bene, senza che quello originario modifichi in alcun modo la propria natura o destinazione economica per il solo fatto di averli prodotti.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 821 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 821 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 gennaio 2024, n. 17331
"L'art. 821, comma 2, c.c., va interpretato nel senso che che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere, a colui che fa propri i frutti, il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie e non di tutte quelle affrontate, ancorché superiori a quelle che ordinariamente si incontrano".
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130
"In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 6 marzo 2024, n. 5978
"In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 agosto 2015, n. 16700
"Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 15 giugno 2012, n. 9845
"In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 cod. civ., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 cod. civ., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione ("pro quota") in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 7 ottobre 2011, n. 20600
"In tema di riscossione delle imposte sui redditi, gli interessi per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dirette da parte del sostituto di imposta, regolati dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (norma vigente ratione temporis e successivamente abrogata dall'art. 37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) si acquistano, secondo la regola generale di cui all'art. 821 cod. civ., giorno per giorno, ma il termine di prescrizione quinquennale previsto dall' art. 2948, n. 4 cod. civ., decorre non dal momento in cui gli interessi sono maturati ma, ex art. 2935 cod civ., da quando siano esigibili e cioè dal momento in cui l'Amministrazione finanziaria abbia definitivamente liquidato la somma dovuta a titolo di imposta e di ritenuta di acconto, con la conseguenza che qualora l'Amministrazione medesima abbia proceduto con i poteri attribuiti dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la prescrizione degli interessi non può iniziare a decorrere anteriormente alla scadenza dei termini di decadenza dei controlli automatizzati, previsti dalla norma citata, sulla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta".