L'art. 82 della Costituzione italiana stabilisce che ogni Camera può disporre inchieste su materie che siano di pubblico interesse.
L'art. 82 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 82 della Costituzione italiana.
Art. 82 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 82 della Costituzione italiana:
"Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".
Art. 82 della Costituzione: spiegazione
L'art. 82 della Costituzione italiana stabilisce che ogni Camera può disporre inchieste su materie che siano di pubblico interesse.
A questo scopo viene nominata una commissione che è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta è dotata degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria nello svolgimento delle indagini.
Un'interessante sentenza della Corte di cassazione sulla natura delle commissioni parlamentari d'inchiesta:
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 20 febbraio 1984, n. 4
"Le commissioni parlamentari d'inchiesta costituiscono un mezzo di azione del parlamento verso l'esterno. Ne deriva che non sono soggetti giurisdizionali, non producendo, nell'esercizio dei poteri in concreto, alcuna modificazione giuridica, com'è proprio degli atti giurisdizionali, con la conseguenza che il richiamo nell'art.. 82 Cost… ai poteri e alle limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria ha il solo significato di rendere operativo il "modus procedendi" della istruttoria penale nel momento in cui esse effettuano "indagini ed esami". (fattispecie relativa alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P.2. Si è precisato, sulla base dello enunciato principio, che il richiamo dell'art.. 82 Cost… è da intendere come mero rinvio alle norme processuali concernenti la istruttoria penale e dunque a modalità di estrinsecazione della indagine, affermandosi che il costituente, ad esempio, "invece di dettare specifiche statuizioni sull'esame dei testimoni, ha inteso richiamare in toto, in quanto non diversamente ed espressamente disciplinato dall'atto costitutivo della commissione, gli artt. 348-359 del codice di rito penale")".