L’art. 816 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo I, Titolo I, Libro III, dispone:
“È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici”.
La disciplina introduce il concetto di universalità, intesa come la comune destinazione economica di cui un complesso di beni si fa portatore e che assume, per gli effetti giuridici, una particolare rilevanza. Oltre all’universitas facti, ovvero l’universalità di beni mobili, il codice disciplina anche l’universitas iuri, cioè l’universalità di diritto, intesa come l’insieme di beni e diritti ridotti ad unità dalla legge.
Vediamo adesso alcuni tra gli orientamenti giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 settembre 2007, 20191
"Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto "a non domino" (e pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui) anche se l'acquirente non sia stato a conoscenza dell'esistenza del patto di riservato dominio, giacchè il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ., per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 cod. civ."; - Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 maggio 2006, n. 11130
"Ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali".