L’art. 815 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo I, Titolo I, Libro III, dispone:
“I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili”.
La circolazione di taluni beni mobili, come nel caso degli autoveicoli o delle navi, così come degli aerei, in relazione all’ingente valore economico, è sottoposta alla stessa disciplina contemplata dai beni immobili da parte delle leggi speciali.
Alla stregua della disciplina, si segnalano:
- Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 novembre 2019, n. 28962
"In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora il commissario dell'impresa conduttrice abbia esercitato il diritto di recedere dal contratto di locazione di un aeromobile, non spetta al locatore del veicolo l'equo indennizzo di cui all'art. 80 l.fall., perché detta norma riguarda solo il recesso del conduttore dalla locazione di beni immobili, mentre l'aeromobile è un bene mobile registrato, assoggettato al relativo regime secondo la previsione di cui all'art. 815 c.c."; - Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 23 maggio 2018, n. 12860
"Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c."; - Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 settembre 2012, n. 16435
"L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, non può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica"; - Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 25 luglio 2011, n. 16235
"L'applicazione della regola "possesso vale titolo" nell'ambito degli acquisti "a non domino" è estensibile anche ai beni mobili suscettibili di iscrizione nei pubblici registri qualora la situazione possessoria si sia verificata prima della registrazione; essa, tuttavia, può essere dichiarata solo su specifica richiesta della parte che la invoca, previo accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni richieste dalla legge, vale a dire la presenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l'avvenuta consegna del bene e la buona fede dell'acquirente".