L’art. 814 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo I, Titolo I, Libro III, dispone:
“Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico”.
L’articolo fa riferimento a tutte quelle energie prodotte dall’uomo che so connotino per l’aspetto patrimoniale e quindi siano suscettibili di utilizzo per la soddisfazione delle esigenze personali.
Si segnalano, in ordine alla disciplina sin qui descritta, i seguenti orientamenti:
- Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 13 aprile 2022, n. 11962
"Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale"; - Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 10 marzo 2005, n. 5317
"In tema di tutela possessoria, allorché si è in presenza di un'azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello (o quelli) in cui si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici e, quindi, nel caso di segnale ritrasmesso, in base al luogo dell'impianto ripetitore ovvero dell'impianto di origine, a seconda che, in ragione della frequenza in concreto utilizzata o dalla distanza dall'impianto, si attribuisca all'uno o all'altro la causa dei suddetti disturbi"; - Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 dicembre 2004, n. 24182
"In tema di somministrazione di energia elettrica, l'utente che abbia subito il distacco della fornitura non può esperire le azioni possessorie, giacché l'interruzione di energia in corso di prelievo con fonti di illuminazione attive (o apparecchiature elettriche di accumulo funzionanti) non comporta spoglio di energia – essendo questa già consumata (o accumulata)né è configurabile lo spoglio per quella eroganda, che non può essere oggetto di possesso attuale, perché prima dell'apprensione vi è soltanto potenziale disponibilità realizzabile mediante la concreta utilizzazione solo con la persistente collaborazione dell'ente erogatore; d'altra parte, neppure può sussistere una situazione di possesso in relazione alla potenza assicurata, atteso che in tal caso manca il benché minimo riferimento a un bene reale, evidenziandosi soltanto un obbligo contrattuale dell'ente erogatore a rendere possibile all'utente un assorbimento simultaneo di energia elettrica sino alla predeterminata quantità convenuta".