L’art. 813 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo I, Titolo I, Libro III, dispone:
“Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti”.
La norma non assume connotazioni di utilità pratica.
Infatti, la disciplina così come formulata, non rileva come norma di particolareggiato contenuto nonostante non siano mancati nel tempo orientamenti giurisprudenziali.
Vediamo adesso alcune delle sentenze in tema con l'articolo 813 del Codice Civile:
- Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 ottobre 2009, n. 22361
"La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 legge hall."; - Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 1994, n. 11124
"L'art. 2653 n. 5 cod. civ., a norma del quale debbono essere trascritti gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili e che, in mancanza, rende conseguentemente inopponibili ai terzi i predetti atti, si riferisce anche agli atti interruttivi della usucapione di diritti reali limitati, quali i diritti di servitù di contenuto contrario ai limiti legali della proprietà, perché l'espressione "usucapione di beni immobili", per la sua genericità, non si presta ad interpretazioni riduttive che, per altro, si porrebbero in contrasto con il principio generale stabilito dall'art. 813 cod. civ., secondo il quale, quando non sia diversamente disposto, le disposizioni concernenti beni immobili si applicano ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili"; - Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 1971, n. 2332
"L'esistenza del privilegio speciale sull'indennità dovuta dall'assicuratore, previsto dall'art 2767 cod civ, a tutela del credito per il risarcimento spettante al danneggiato, non impedisce all'assicuratore nell'inerzia dello stesso danneggiato, di pagare l'indennizzo all'assicurato o ad un altro dei danneggiati. Tale pagamento e la conseguente Estinzione del credito su cui grava il privilegio sono pienamente legittimi ed efficaci nei confronti del danneggiato rimasto inerte e comportano in rapporto a quest'ultimo l'Estinzione del privilegio medesimo. Per conservare tale privilegio il danneggiato non dispone di altri strumenti idonei oltre al ricorso all'esecuzione forzata e allo speciale sequestro conservativo previsto dall'art 2769 cod civ per i privilegi su cose mobili, ma applicabile, ai sensi dell'art 813 cod civ, a tutti i diritti mobiliari e, quindi, anche ai diritti di credito".