L’art. 812 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo I, Titolo I, Libro III, dispone:
“Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni”.
Il Codice Civile distingue tra beni mobili e immobili, cominciando dalla differenza sulla base del proprio aspetto naturalistico. Mentre, infatti, vengono elencati i beni immobili, quelli mobili è possibile desumere a contrario.
La distinzione rileva anche ai fini della diversa disciplina cui il legislatore dedica la trattazione: si pensi che, per il maggiore valore economico, i beni immobili richiedono una precisa formalità richiesta ex lege per il loro trasferimento; diversamente i beni mobili si connotano per l’immediata circolazione.
Si segnalano le seguenti disposizioni della giurisprudenza:
- Tribunale di Sulmona, sentenza 26 aprile 2023, n. 103
"L'ipoteca iscritta su un terreno su cui insiste uno stabilimento industriale si estende ai beni mobili incorporati, non per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso, ma per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso; in presenza di tali condizioni, ai sensi degli artt. 812 e 2811 c.c., l'ipoteca si estende a tutto ciò che costituisce accessione dell'immobile, per cui è irrilevante accertare eventuali rapporti pertinenziali tra beni diversi o la permanente individualità di singoli beni compresi in un complesso aziendale"; - Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 520
"In tema di appalto, le serre fisse essendo dei manufatti destinati in modo durevole a supporto di attività agricole e commerciali costituiscono, ex art. 812 c.c., costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio, con la conseguenza che il committente di tali opere è legittimato a proporre l'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c."; - Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13511
"In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento"; - Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 settembre 2020, n. 18289
"In tema di appalto, gli edifici e le altre cose immobili "destinate per la loro natura a lunga durata" menzionate dall'art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all'art. 812 c.c., che rimandando a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio, senz'altro ricomprende nel proprio perimetro anche i bacini idrici"; - Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 3 settembre 2019, n. 21993
"L'ipoteca iscritta sul terreno sul quale insiste, già al momento della costituzione della garanzia, un capannone industriale si estende anche alla costruzione in virtù del principio della normale estensione dell'ipoteca all'intero immobile, nei limiti in cui si estende il diritto di proprietà ai sensi dell'art. 840 c.c. ".