La norma di cui all’art. 8 della Costituzione dispone che:
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
La norma di cui all'art. 8 della Costituzione è espressione del principio di laicità dello Stato, in quanto dispone che tutte le confessioni religiose sono allo stesso modo libere davanti alla legge.
Al comma 3 vi è inoltre una riserva di legge, in quanto è stabilito che i rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica e lo Stato sono regolamentati dalla legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Spiegazione e commento dell’art. 8 della Costituzione italiana
Nella norma di cui all’art. 8 della Costituzione viene sancito il principio di laicità dello Stato, sulla base del quale tutti sono ugualmente liberi di professare la propria religione poiché tutte le religioni sono libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno libertà di stabilire una propria organizzazione con propri statuti.
L’unico limite riguarda il fatto che tali statuti non devono contrastare con l’ordinamento italiano.
Per espressa previsione dell’art. 8 della Costituzione, dunque, il nostro è uno Stato laico e non uno Stato confessionale.
Art. 8 Costituzione italiana, comma 3: analisi
Al comma 3 dell'art. 8 della Costituzione italiana è stabilito che i rapporti tra la le religioni diverse da quella cattolica e lo Stato sono regolamentati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
La previsione in questione va letta in combinato disposto con l'art. 7 della Costituzione ove viene stabilito che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, firmati nel 1929.
L'art. 7 e l'art. 8 in combinato disposto, dunque, tracciano il principio di laicità dello Stato: ciascuno è libero di professare la propria religione.
Casistica giurisprudenziale
Interessanti le seguenti sentenze sul tema:
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 settembre 2021, n. 24414
“Nelle aule delle scuole pubbliche, in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso”.
Corte Costituzionale, sentenza 7 aprile 2017, n. 67
“La libertà religiosa, di cui quella di culto costituisce un aspetto essenziale, non può essere subordinata alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 52 del 2016 ). Il principio di laicità – da intendersi non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espressione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità – non esclude che lo Stato regoli bilateralmente, e dunque in modo differenziato, i rapporti con le singole confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.), per il soddisfacimento di esigenze specifiche, ovvero per concedere particolari vantaggi o imporre particolari limitazioni, o ancora per dare rilevanza, nell'ordinamento dello Stato, a specifici atti propri della confessione religiosa. Al legislatore (nazionale o regionale) non è invece consentito di operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiamo regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, perché altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 52 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la disponibilità di spazi adeguati ove rendere concretamente possibile, o comunque facilitare, le attività di culto rientra nella tutela di cui all'art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 195 del 1993)”.