La norma di cui all’art. 8 del Codice civile contiene una disciplina relativa alla tutela del nome per ragioni familiari. L’art. 8 c.c. così dispone:
“Art. 8. Tutela del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette”.
Spiegazione dell’art. 8 del Codice civile
Viene dunque prevista una tutela del nome anche in favore di un soggetto che, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia un interesse in merito, per ragioni di carattere familiare. La previsione in questione trova il suo fondamento nella norma di cui all’art. 2 della Costituzione ovvero nel principio di solidarietà.
Qualora venga instaurato un giudizio per la tutela del diritto al nome, ai sensi dell’art. 7 c.c., la morte dell’attore non permette agli eredi di costituirsi in prosecuzione dell’originario rapporto processuale, questo poiché il diritto al nome è un diritto personalissimo e dunque intrasmissibile. La legittimazione a chiedere la tutela del diritto al nome spetta, tuttavia, in via autonoma anche agli eredi, a norma dell’art. 8 c.c. (Cass. civ. sez. I, 27 luglio 1978, n. 3779).