L'art. 77 della Costituzione italiana stabilisce che il Governo può adottare atti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e urgenza.
I decreti perdono efficacia ex tunc se non sono convertiti dal Parlamento in legge entro 60 giorni.
L'art. 77 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 77 della Costituzione italiana.
Art. 77 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 77 della Costituzione italiana:
"Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
Art. 77 della Costituzione: disciplina
L'art. 77 della Costituzione stabilisce che il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria senza delega delle Camere.
Il Governo può tuttavia adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi straordinari di necessità e di urgenza ma deve il giorno stesso presentarli alle Camere per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni.
In caso di mancata conversione, i decreti-legge perdono efficacia ex tunc.
Il decreto-legge andrebbe emanato, dunque, solo per far fronte a casi del tutto eccezionali.
In questo senso si è espressa più volte la Corte Costituzionale, che ha sottolineato come necessità e urgenza “un requisito di validità costituzionale dell’adozione” del decreto-legge, “di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge …, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest’ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l’esistenza di presupposti di validità, in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione” (sentenza n. 29/1995).