L'art. 76 della Costituzione italiana disciplina l'istituto della delega legislativa e stabilisce che la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo può essere effettuata solo per un tempo limitato e per un oggetto definito.
Con la delega, inoltre, il Parlamento deve determinare principi e criteri direttivi.
L'art. 76 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 76 della Costituzione italiana.
Art. 76 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 76 della Costituzione italiana:
"Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
Art. 76 della Costituzione: spiegazione
L'art. 76 della Costituzione italiana disciplina l'istituto della delega legislativa e stabilisce che la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo può essere effettuata solo per un tempo limitato e per un oggetto definito.
Con la delega, inoltre, il Parlamento deve determinare principi e criteri direttivi.
Sul punto, la Corte costituzionale si è espressa in diverse occasioni.
Con sentenza del 14 luglio 2022, n. 175 la Consulta ha stabilito che:
"Nella materia penale il legislatore delegante deve adottare criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti. In detta materia il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega è più elevato in quanto – spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili – il controllo del rispetto dei princìpi e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità. (Precedenti: S. 174/2021 – mass. 44205; S. 127/2017 – mass. 41586; S. 5/2014; S. 49/1999 – mass. 24473; S. 53/1997; O. 134/2003 – mass. 27715).
La delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita. (Precedenti: S. 142/2020 -mass. 43518; S. 96/2020 – mass. 43352; S. 10/2018 – mass. 39716).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e lo stesso art. 10-bis limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». La scelta del legislatore delegato di individuare nell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione del sostituto – in precedenza illecito amministrativo tributario – una nuova e distinta fattispecie penale che si affianca all'omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non è sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito ai fini del rispetto del principio di stretta legalità in materia penale. Ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 – sicché l'integrazione della fattispecie penale richiede che il mancato versamento da parte del sostituto riguardi le ritenute certificate -, in considerazione del recente sviluppo della giurisprudenza civile, spetta al legislatore rivedere tale complessivo regime sanzionatorio per renderlo maggiormente funzionale e coerente)".
Con sentenza del 10 luglio 2019, n. 170 la Consulta ha invece stabilito che: "Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015, censurato dai TAR Abruzzo, Molise e Veneto – in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. – in quanto avrebbe conferito una delega "in bianco", non perimetrando la discrezionalità del Governo in ordine all'alternativa di sciogliere o meno il Corpo forestale dello Stato e non individuando la forza di polizia in cui farlo confluire. La legge di delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. n. 177 del 2016 hanno dato luogo a una riorganizzazione assai complessa, che incide in profondità sulle strutture e sul personale di tutte le forze di polizia. In tale contesto, la delega, contemplando espressamente l'eventualità dell'assorbimento del Corpo forestale "in altra Forza di polizia", consente che essa possa essere individuata nell'Arma dei carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo il quadro normativo di riferimento. La volontà del legislatore delegante di consentire la soluzione del passaggio all'Arma dei carabinieri, si ricava, peraltro, anche dalle risultanze dei lavori preparatori. In presenza di una delega di riassetto così incisiva – e dunque non di mero riordino – non può essere precluso al legislatore delegante di attribuire a quello delegato una scelta tra più opzioni possibili, lasciando aperta, nell'ambito di criteri volti a rendere efficienti le funzioni oggetto di trasferimento, una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l'art. 76 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 229 del 2018 e n. 51 del 2017)".