L'art. 75 della Costituzione italiana disciplina il referendum abrogativo, una delle forme di esercizio della democrazia diretta.
La proposta sottoposta a referendum viene approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
L'art. 75 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 75 della Costituzione italiana.
Art. 75 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 75 della Costituzione italiana:
"Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum".
Art. 75 della Costituzione: spiegazione
L'art. 75 della Costituzione italiana disciplina il referendum abrogativo, una delle forme di esercizio della democrazia diretta.
Il primo comma dell'art. 75 della Costituzione stabilisce che il referendum popolare può essere indetto per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
Devono richiedere il referendum abrogativo 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
L'art. 75, comma 2, della Costituzione, stabilisce che non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
L'art. 75, comma 3, della Costituzione, dispone che hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che possono eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati.
L'art. 75, comma 4, della Costituzione stabilisce, invece, che la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
L'art. 75, comma 5, della Costituzione, prevede, infine, che le modalità di attuazione del referendum sono demandate alla legge.