L'art. 74 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione alle Camere con messaggio motivato.
L'art. 74 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 74 della Costituzione italiana.
Art. 74 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 74 della Costituzione italiana:
"Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata".
Art. 74 della Costituzione: spiegazione
L'art. 74 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione alle Camere con messaggio motivato.
Il Presidente della Repubblica può invitare le Camere a effettuare una nuova deliberazione perché, ad esempio, rileva dei profili di illegittimità costituzionale della legge.
L'art. 74 della Costituzione, comma 2, stabilisce che se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.