L'art. 73 della Costituzione italiana dispone che le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi vengono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia stabilito un termine diverso.
L'art. 73 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 73 della Costituzione italiana.
Art. 73 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 73 della Costituzione italiana:
"Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso".
Art. 73 della Costituzione: spiegazione
L'art. 73 della Costituzione italiana stabilisce che le leggi devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, ma se viene dichiarata da ciascuna Camera, a maggioranza assoluta, l'urgenza, allora la legge viene promulgata nel termine stabilito.
Le leggi vengono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 15 giorni, salvo che venga stabilito un termine diverso.