L'art. 71 della Costituzione italiana stabilisce che l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali venga conferita con legge costituzionale.
L'art. 71 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione II "La formazione delle leggi".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 71 della Costituzione italiana.
Art. 71 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 71 della Costituzione italiana:
"Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli".
Art. 71 della Costituzione: spiegazione
L'art. 71 della Costituzione, al primo comma, individua i soggetti ai quali spetta l'iniziativa legislativa:
- il Governo;
- ciascun membro delle Camere;
- altri organi a cui sia conferita con legge costituzionale;
- il popolo.
L'art. 71 della Costituzione, secondo comma, stabilisce che il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.