L'art. 70 della Costituzione italiana stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Ecco il testo aggiornato dell'art. 70 della Costituzione italiana:
"Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere".
Vediamo in dettaglio cosa stabilisce la Costituzione all'art. 70.
Art. 70 della Costituzione italiana: spiegazione
L'art. 70 della Costituzione italiana stabilisce che la funzione legislativa viene esercitata collettivamente dalle due Camere del Parlamento: Senato della Repubblica e Camera dei deputati.
La funzione legislativa è dunque attribuita dalla Costituzione al Parlamento, che ha il compito di approvare le leggi.
Si parla di bicameralismo perfetto, poiché entrambe le Camere svolgono le medesime funzioni e devono approvare lo stesso testo legislativo.
Questo vuol dire che se una delle Camere apporta degli emendamenti, il testo legislativo deve essere esaminato nuovamente dall’altra Camera per essere approvato nella sua rinnovata versione.
Le leggi, prima di essere approvate dall’assemblea nella sua interezza, sono esaminate nell’ambito della commissione competente.
A seguito dell'approvazione del testo legislativo, la legge passa poi al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Il Presidente vaglia il contenuto della legge e se rileva, ad esempio, taluni profili di incompatibilità costituzionale, può chiedere una nuova deliberazione alle Camere con un messaggio.
Le Camere possono decidere di modificare il contenuto della legge sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente oppure possono inviarla per la promulgazione senza apportare alcun adeguamento.
In questo caso, il Presidente della Repubblica è tenuto comunque a promulgare la legge.
Successivamente alla promulgazione la legge è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo un periodo di vacatio legis, che normalmente corrisponde a 15 giorni.
Art. 70 della Costituzione e seguenti
Agli artt. 70 e ss. della Costituzione italiana è disciplinato il procedimento di formazione della legge ordinaria.
Il procedimento di formazione della legge è caratterizzato da varie fasi:
- l'iniziativa legislativa
- l'approvazione della legge
- la promulgazione
- la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.