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6 Ottobre 2024
17:00

Art. 680 c.c. “Revocazione espressa”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 680 del Codice Civile, rubricato "Revocazione espressa", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione V - Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

Art. 680 c.c. “Revocazione espressa”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 680 del Codice Civile, rubricato "Revocazione espressa", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 680 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 680 del Codice Civile.

"La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento , o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.".

Articolo 680 del Codice Civile: commento e spiegazione

Le modalità di revoca delle disposizioni testamentarie garantiscono che la volontà del testatore sia rispettata e che vi sia una chiara evidenza legale della sua intenzione di modificare o annullare le precedenti disposizioni testamentarie.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 680 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 680 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 giugno 2020, n. 11472
"La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22197
"La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova, anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da elementi intrinseci della scheda testamentaria".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22983
"La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" contenuta nel testamento posteriore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 gennaio 1981, n. 277
"Quando venga proposta azione di nullità del testamento da parte di colui che pone a fondamento della domanda la sua qualità di erede testamentario acquisita in base ad altro precedente testamento nonché in relazione a quest'ultimo si faccia questione, anche con ulteriore specifica domanda, in ordine alla validità o meno della sua revoca da parte del testatore, vengono in discussione soltanto le posizioni dei soggetti nominati eredi testamentari nei due negozi mortis causa e non anche le posizioni degli eredi legittimi. Ne consegue che il giudizio deve svolgersi esclusivamente tra i soggetti cui le contestate posizioni di erede testamentario si riferiscono, rimanendo estranee alla causa le altre questioni concernenti la diversa posizione di erede legittimo".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 14 febbraio 1980, n. 1112
"La nullità del testamento pubblico, dipendente da motivi formali a questo esclusivi, non travolge la revoca espressa di un precedente testamento, contenuta nello stesso atto notarile, solo quando la revoca ed il nuovo testamento, nonostante l'unicità dell'atto, costituiscano due distinti negozi e non anche quando revoca e nuovo testamento siano così intimamente connessi da costituire la prima una semplice clausola del secondo. L'accertamento del giudice del merito, il quale, negando l'esistenza di due negozi distinti, ritenga, invece, che il testatore abbia inteso revocare le precedenti disposizioni testamentarie solo ed in quanto sostitutiva ad esse delle disposizioni testamentarie nuove, si risolve in una valutazione di fatto, come tutte quelle inerenti all'interpretazione di contratti o di negozi giuridici".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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