L'art. 68 della Costituzione italiana stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
L'art. 68 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I "Le Camere".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 68 della Costituzione italiana.
Art. 68 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 68 della Costituzione italiana:
"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".
Art. 68 della Costituzione: spiegazione
L'art. 68 della Costituzione, comma 1, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
L'art. 68 della Costituzione, comma 2, dispone che nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, né può essere arrestato, privato della libertà personale o mantenuto in detenzione.
Ciò è possibile solo in due ipotesi:
- in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna;
- se è colto nell'alto di un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
L'art. 68 della Costituzione, comma 3, stabilisce che è necessaria una specifica autorizzazione anche per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazione e a sequestro di corrispondenza.
Art. 68 della Costituzione: immunità parlamentare
La giurisprudenza si è espressa sovente in tema di immunità parlamentare. In particolare, sono numerose le sentenze della Consulta sul tema.
La Corte costituzionale ha delineato più volte i limiti di applicabilità dell'istituto e la funzione svolta dallo stesso.
Molto interessante una recente sentenza della Corte costituzionale, che si è espressa in ordine alla funzione dell'immunità parlamentare.
La Consulta, con sentenza del 20 luglio 2023, n. 157, ha infatti stabilito che: "La natura delle immunità parlamentari è di essere volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione".
Altra interessante recentissima sentenza della Corte costituzionale è la seguente:
Corte Costituzionale, sentenza dell' 11 dicembre 2023, n. 218:
"La ratio della norma di cui all’art. 68, primo comma, è preservare la libertà della funzione parlamentare e la sua autonomia; pertanto esso abbraccia, oltre ai voti dati e alle opinioni espresse in Parlamento, anche condotte tenute extra moenia, purché ascrivibili alla nozione di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Tutti i comportamenti contestati a un parlamentare svolti al di fuori delle “mura parlamentari” rientrano in una tipologia di atti rispetto ai quali sussistono indici rivelatori della insindacabilità. Con riguardo a dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose, l’insindacabilità può espandersi a opinioni espresse extra moenia, purché contestuali o successive ad atti tipici parlamentari e sempre che sussista, al di là delle formule letterali usate, una sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto ai citati atti. A fronte, tuttavia, di espressioni contenenti insulti, la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a ricomprendere simili affermazioni – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegate con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche. Dinanzi poi a dichiarazioni o a comportamenti contestati ad altro titolo occorre verificare, ab imis, se essi siano identificabili come opinioni o, invece, una circostanza di fatto inidonea a esprimere un’opinione nell’esercizio della funzione di parlamentare, come, ad es., una dichiarazione imputata a titolo di falso, o meri comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale, nonché condotte omissive e commissive. Esse, infatti, dilaterebbero il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un’immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente “personale”, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. Va perciò escluso che qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti possano rientrare nella prerogativa della insindacabilità, anche ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare. (Precedenti: S. 241/2022 – mass. 45185; S. 133/2018 – mass. 41360; S. 59/2018 – mass. 39945; S. 144/2015 – mass. 38478; S. 333/2011 – mass. 36002; S. 270/2002 – mass. 27101; S. 264/2014 – mass. 38179; S. 221/2014 – mass. 38113; S. 115/2014 – mass. 37914; S. 313/2013 – mass. 37566; S. 388/2007 – mass. 31833; S. 508/2002 – mass. 27428; S. 137/2001 – mass. 26216; S. 58/2000 – mass. 25187; S. 56/2000 – mass. 25189; S. 11/2000 – mass. 25128; S. 10/2000 – mass. 25126).
(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al sen. (…) ai sensi degli artt. 326, 336 e 338 cod. pen., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di (…), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost; e, per l’effetto, è annullata la relativa deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato nella seduta del 16 febbraio 2022. Le condotte inquadrate dall’autorità giudiziaria nell’esercizio della propria competenza, qualificate come minacce dirette a costringere pubblici ufficiali ed esponenti di un Corpo politico o amministrativo a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, non sono riconducibili alla nozione di espressione di una opinione. Al fine di ricomprendere le condotte di un parlamentare nell’alveo dell’art. 68, primo comma, Cost., infatti, non è sufficiente che esse abbiano quale comune ispirazione teleologica quella di confortare e di dare sostegno a una opinione del componente di una Camera, sia pure corrispondente a quanto da questi affermato in atti parlamentari)".