L'articolo 679 del Codice Civile, rubricato "Revocabilità del testamento", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 679 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 679 del Codice Civile.
"Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie : ogni clausola o condizione contraria non ha effetto".
Articolo 679 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'articolo 679 tutela il diritto del testatore di avere piena libertà nel gestire le proprie disposizioni testamentarie, evitando qualsiasi forma di vincolo o condizionamento che potrebbe impedire future modifiche o revoche del testamento.
Questa norma è fondamentale per garantire la flessibilità e l'adattabilità delle disposizioni testamentarie alle mutevoli circostanze della vita del testatore.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 679 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 679 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 febbraio 2010, n. 3345
"La clausola di uno statuto di una società a responsabilità limitata che, in caso di morte di un socio, preveda il diritto degli altri soci di acquisire la quota del defunto versando agli eredi il relativo controvalore, da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla stessa clausola, non viola il divieto dei patti successori, posto dall'art. 458 cod. civ. – norma che, costituendo un'eccezione alla regola dell'autonomia negoziale, non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi – e neppure costituisce una frode al divieto dei patti medesimi, in quanto essa non ricollega direttamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità, dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla esercitando il diritto di opzione loro concesso dallo statuto sociale, e dunque è volta solo ad accrescere lecitamente il peso dell'elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell'ente collettivo".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 14 febbraio 1980, n. 1112
"La nullità del testamento pubblico, dipendente da motivi formali a questo esclusivi, non travolge la revoca espressa di un precedente testamento, contenuta nello stesso atto notarile, solo quando la revoca ed il nuovo testamento, nonostante l'unicità dell'atto, costituiscano due distinti negozi e non anche quando revoca e nuovo testamento siano così intimamente connessi da costituire la prima una semplice clausola del secondo. L'accertamento del giudice del merito, il quale, negando l'esistenza di due negozi distinti, ritenga, invece, che il testatore abbia inteso revocare le precedenti disposizioni testamentarie solo ed in quanto sostitutiva ad esse delle disposizioni testamentarie nuove, si risolve in una valutazione di fatto, come tutte quelle inerenti all'interpretazione di contratti o di negozi giuridici".