L'articolo 678 del Codice Civile, rubricato "Accrescimento nel legato di usufrutto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione IV – Del diritto di accrescimento.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 678 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 678 del Codice Civile.
"Quando a più persone legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento , l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto .
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà".
Articolo 678 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'articolo 678 prevede che l'accrescimento nel caso di usufrutto legato a più persone avviene se esiste un diritto di accrescimento tra i legatari. In assenza di tale diritto, la parte mancante di usufrutto si integra nella proprietà, consolidando il diritto del nudo proprietario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 678 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 678 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28202
"Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2 settembre 2020, n. 18211
"In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 novembre 2011, n. 24108
"In tema di usufrutto congiuntivo – quale istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari – anche l'atto "inter vivos" a titolo oneroso, oltre che il legato, può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo".