L'articolo 677 del Codice Civile, rubricato "Mancanza di accrescimento", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione IV – Del diritto di accrescimento.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 677 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 677 del Codice Civile.
"Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi , e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale .
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere".
Articolo 677 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma prevede una chiara procedura per la redistribuzione delle quote ereditarie o legati in assenza di accrescimento, garantendo che i beni non rimangano senza destinatario e che gli obblighi originari siano comunque rispettati, fatta eccezione per quelli di carattere personale.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 677 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 677 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1468
"In tema di legato, laddove sia in contestazione la risoluzione della disposizione a detto titolo gravante su tutti i coeredi, in ragione del preteso inadempimento del legatario alle obbligazioni su di lui gravanti a titolo di onere, sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi onerati, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione produce necessariamente i suoi effetti in favore di tutti i coeredi".