L'articolo 676 del Codice Civile, rubricato "Effetti dell'accrescimento", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione IV – Del diritto di accrescimento.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 676 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 676 del Codice Civile.
"L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari , a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale".
Articolo 676 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma stabilisce che l'accrescimento tra coeredi o legatari avviene automaticamente e include il trasferimento degli obblighi del defunto o rinunciatario, eccetto quelli strettamente personali.
Questo assicura una continuità nelle responsabilità e nell'attuazione della volontà del testatore, pur rispettando le specificità personali degli obblighi non trasferibili.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 676 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 676 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 maggio 2012, n. 8021
"In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile".