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28 Settembre 2024
13:00

Art. 675 c.c. “Accrescimento tra collegatari”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 675 del Codice Civile, rubricato "Accrescimento tra collegatari", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione IV - Del diritto di accrescimento.

Art. 675 c.c. “Accrescimento tra collegatari”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 675 del Codice Civile, rubricato "Accrescimento tra collegatari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione IV – Del diritto di accrescimento.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 675 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 675 del Codice Civile.

"L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione".

Articolo 675 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore, mediante la formulazione della norma, prevede che, in assenza di indicazioni diverse da parte del testatore, la parte di un legato rifiutato o impossibile da accettare venga redistribuita tra gli altri legatari designati per lo stesso bene, garantendo così una gestione equa e rispettosa della volontà del testatore.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 675 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 675 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 marzo 2024, n. 8319
"L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c."

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 19 gennaio 1981, n. 442
"L'accrescimento tra collegatari, di cui all'art 675 cod civ, postula la chiamata solidale di più soggetti in un medesimo oggetto, senza distribuzione di parti fra gli onorati. L'accertamento circa la ricorrenza in concreto di tali estremi, inerendo all'interpretazione della volontà del testatore, è riservato al giudice del merito".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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