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1 Ottobre 2024
17:00

Art. 674 c.c. “Accrescimento tra coeredi”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 674 del Codice Civile, rubricato "Accrescimento tra coeredi", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 674 c.c. “Accrescimento tra coeredi”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 674 del Codice Civile, rubricato "Accrescimento tra coeredi", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 674 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 674 del Codice Civile.

"Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore .

E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione".

Articolo 674 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'articolo 674 c.c. disciplina come gestire le quote ereditarie in caso di rinuncia o impossibilità di accettazione da parte di uno degli eredi, garantendo che la volontà del testatore venga rispettata e che l'eredità sia equamente distribuita tra gli eredi rimasti.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 674 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 674 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146
"La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 marzo 2018, n. 6747
"La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 maggio 2012, n. 8021
"In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 17 maggio 1984, n. 3049
"L'erede sotto condizione risolutiva è da considerare erede a tutti gli effetti giuridici, sia per quanto riguarda gli Atti di amministrazione che gli Atti dispositivi che interessano la quota spettantegli sul patrimonio ereditario, e pertanto, come il medesimo è legittimato ad alienare a terzi la sua quota, sotto condizione risolutiva, così deve ritenersi legittimato a partecipare alla divisione dei beni ereditari con gli altri coeredi, solo rimanendo la definitiva attribuzione dei beni in suo favore rimessa al futuro verificarsi o meno della condizione risolutiva; l'avverarsi di questa, peraltro, determina l'inefficacia dell'atto divisorio non già in tutto il suo contenuto, ma limitatamente ai beni compresi nella quota del condividente sotto condizione risolutiva, poiché la sopravvenienza di quest'ultima non incide sulla persistente validità ed efficacia delle attribuzioni di quote agli altri coeredi, che conservano integra la propria posizione giuridica, ma pone in discussione soltanto l'attribuzione concreta dei beni all'istituto sotto condizione, i quali devono ritornare alla massa ereditaria per essere ripartiti tra gli altri coeredi secondo le norme dell'accrescimento e della rappresentazione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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