L'articolo 673 del Codice Civile, rubricato "Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 673 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 673 del Codice Civile.
"Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile".
Articolo 673 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore stabilisce che se il bene legato è completamente distrutto durante la vita del testatore, il legato non ha effetto. Inoltre, se dopo la morte del testatore, la prestazione diventa impossibile per motivi non attribuibili all'onerato, quest'ultimo non è obbligato a fornire il legato, liberandolo dall'obbligazione. Questo garantisce una protezione equa sia per il legatario che per l'onerato in caso di eventi imprevisti.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 673 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 673 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 marzo 1987, n. 2474
"La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540, capov., cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo "ex lege" oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 secondo comma, cod. civ.), al momento dell'apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione al de cuius. Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto senza che – non ricorrendo l'ipotesi di legato di prestazione obbligatoria – possa verificarsi l'effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal secondo comma dell'art. 673 cod. civ.".