L'articolo 672 del Codice Civile, rubricato "Spese per la prestazione del legato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 672 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 672 del Codice Civile.
"Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato".
Articolo 672 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'articolo stabilisce chiaramente che le spese necessarie per adempiere al legato devono essere sostenute dall'onerato, non dal legatario. Questo principio garantisce che il legatario riceva il bene o il beneficio legato senza dover affrontare costi aggiuntivi per il suo trasferimento o la sua prestazione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 672 c.c.
Non si annota casistica della giurisprudenza in tema di art. 672 c.c.