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30 Settembre 2024
11:00

Art. 671 c.c. “Legati e oneri a carico del legatario”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 671 del Codice Civile, rubricato "Legati e oneri a carico del legatario", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 671 c.c. “Legati e oneri a carico del legatario”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza

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L'articolo 671 del Codice Civile, rubricato "Legati e oneri a carico del legatario", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 671 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 671 del Codice Civile.

"Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata".

Articolo 671 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'articolo 671 stabilisce che il legatario deve adempiere agli oneri relativi al legato, ma solo fino al valore del bene ricevuto.

Questo evita che il legatario sia gravato da obblighi superiori al valore del bene legato stesso, proteggendolo da eventuali oneri eccessivi.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 671 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 671 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 febbraio 2024, n. 3352
"La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore".

Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1720
"Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 febbraio 2013, n. 4269
"Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario".

Nella specie, il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 luglio 2007, n. 16846
"In materia di successione testamentaria l'art. 671 cod. civ. prescrive l'obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata; ne deriva che, qualora il "modus" a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l'invalidità della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l'unico e determinante motivo del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all'art. 647, terzo comma, cod. civ.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 aprile 1993, n. 5067
"La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati "intra vires" e "cum viribus hereditatis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari.".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza n. 26 gennaio 1981, n. 576
"Il legato è un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale è un avente causa del de cuius, mentre l'onere integra una liberalità indiretta che si consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato, per modo che il beneficiario della liberalità è un avente causa di quest'ultimo, e non del disponente. L'accertamento del giudice del merito circa la ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra figura, inerendo alla interpretazione della relativa disposizione testamentaria, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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