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1 Settembre 2024
17:00

Art. 670 c.c. “Legato di prestazioni periodiche”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 670 del Codice Civile, rubricato "Legato di prestazioni periodiche", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 670 c.c. “Legato di prestazioni periodiche”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 670 del Codice Civile, rubricato "Legato di prestazioni periodiche", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 670 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 670 del Codice Civile.

"Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine.

Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti".

Articolo 670 del Codice Civile: commento e spiegazione

Questa disposizione delinea chiaramente i diritti del legatario riguardo alla decorrenza e all'esigibilità dei legati periodici, stabilendo un equilibrio tra il diritto del legatario di ricevere quanto dovuto e la gestione temporale della prestazione da parte dell'onerato, con un'attenzione particolare per i legati destinati al sostentamento.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 670 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 670 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 novembre 1969, n. 3754
"Il testamento, con il quale il datore di lavoro imponga all'erede di conservare nelle sue mansioni il lavoratore dipendente fino a quando le capacita fisiche glielo consentano, e preveda inoltre l'attribuzione al lavoratore stesso, dal momento in cui non fosse piu in grado di svolgere la propria attivita lavorativa e vita natural durante, dello stesso trattamento economico gia percepito, contiene due distinte Disposizioni una liberalita indiretta (destinata a realizzarsi secondo lo schema del modus, e ad integrarsi nella disciplina contrattuale del rapporto di lavoro in guisa di una clausola di stabilita relativa, e quindi senza alterazione del nesso di corrispettivita tra stipendio e prestazione d'opera), ed un legato di rendita vitalizia, con efficacia differita fino al determinarsi di una condizione di incapacita lavorativa del dipendente. All'inadempimento della clausola modale, da parte dell'erede, il quale abbia licenziato ad nutum il dipendente, consegue l'Obbligo di risarcire integralmente il danno, corrispondendo (oltre, naturalmente, alle normali indennita di fine rapporto) tutte le rimunerazioni alle quali il prestatore d'opera avrebbe avuto diritto, per tutto il tempo per cui il rapporto avrebbe dovuto durare, detratto quanto egli abbia guadagnato, ovvero avrebbe potuto guadagnare formandosi con l'impiego della normale diligenza, un altra occupazione ma non consegue l'Obbligo di anticipare al momento del licenziamento la corresponsione della rendita vitalizia, che si risolverebbe in una ingiustificata locupletazione del danneggiato".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 aprile 1966, n. 867
"L'erede testamentario,onerato dal legato di una rendita periodica gravante sui frutti di un fondo rustico pervenutogli in eredita,puo chiedere la Determinazione della somma capitale dovuta per il riscatto del la detta rendita perpetua. Per determinare tale somma e necessario stabilire a chi ed in quale misura spetti la rendita. Qualora i giudici di merito abbiano determinato la capitalizzazione della rendita nei confronti di uno soltanto dei beneficiari, l'onerato del legato e legittimato a proporre ricorso per Cassazione, non potendosi negare il suo interesse astratto a conoscere se la Determinazione della misura della capitalizzazione, operata in riferimento soggettivo ad uno solo dei beneficiari e non gia in riferimento oggettivo a tutto il lascito, possa o non fare stato. -nella specie, il de cuius aveva disposto che le rendite di un fondo rustico fossero erogate, detratti gli oneri di manutenzione e le imposte, per spese di studio a favore dei discendenti legittimi maschi, nati e nascituri, dei suoi eredi,dei due discendenti legittimi del testatore, uno solo aveva figli maschi ed aveva chiesto l'adempimento del legato. I giudici di merito avevano proceduto alla Determinazione del capitale dovuto per il riscatto soltanto a favore di detto discendente,ritenendo non dover provvedere nei confronti dell'altro discendente. La Corte regolatrice ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma lo ha respinto nel merito rilevando che, secondo l'apprezzamento di fatto dei giudici del merito, uno solo dei discendenti legittimi del testatore quello che aveva chiesto l'adempimento del legato- si trovava nelle condizioni volute dal testatore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 giugno 1963, n. 1548
"Ai fini del sequestro giudiziario di beni appartenenti a una eredita ricorre la fattispecie di cui all'art 670 cod proc civ allorche alcuni eredi ne abbiano il godimento esclusivo e gli esclusi dal godimento richiedano che se ne attui la divisione, previo accertamento dei loro diritti sulla massa ereditaria".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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