L'articolo 669 del Codice Civile, rubricato "Frutti della cosa legata", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 669 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 669 del Codice Civile.
"Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto".
Articolo 669 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma regola quando il legatario inizia a beneficiare dei frutti o degli interessi di un bene legato, a seconda della proprietà del bene e delle specifiche condizioni del legato, garantendo che il legatario non subisca ritardi ingiustificati nel ricevere i benefici del bene legato.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 669 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 669 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 dicembre 2010, n. 25155
"In tema di legato, poichè il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art.649 cod. civ., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 gennaio 2009, n. 110
"Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale, chiesta a titolo di legato avente per oggetto una somma di pari importo, non sia stata espressamente formulata dall'attore con riferimento anche alla disciplina di cui all'art. 669 cod. civ. – prevedente la decorrenza dei medesimi interessi dall'apertura della successione – gli interessi legali devono intendersi richiesti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio; ne consegue che, a norma dell'art. 10 secondo comma cod. proc. civ., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ci si deve riferire alla sola somma richiesta a titolo di capitale".