L'articolo 668 del Codice Civile, rubricato "Adempimento del legato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 668 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 668 del Codice Civile.
"Se la cosa legata è gravata da una servitù , da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria , il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice , un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto".
Articolo 668 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore specifica che il legatario deve sostenere gli oneri inerenti al bene legato, mentre per altri tipi di debiti, come rendite semplici o censi, l'onere ricade sull'erede, salvo diverse disposizioni del testatore. Questo assicura chiarezza e precisione nella gestione dei carichi economici associati ai beni legati.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 668 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 668 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 dicembre 1981, n. 6674
"La disciplina degli oneri inerenti al legato prevista nelle due ipotesi contemplate dall'art. 668 cod. civ. non è applicabile al credito del professionista per prestazione d'opera riguardante la cosa legata, atteso che per tale credito non ricorre né l'inerenza alla res altrui, rispetto a cui l'opus si sia estrinsecata, né la relazione di garanzia (eccettuata quella generica ex art. 2740 cod. civ.) della res medesima con l'aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell'erede) soltanto attraverso l'istituzione modale, sotto forma di onere".