L'articolo 667 del Codice Civile, rubricato "Accessioni della cosa legata", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 667 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 667 del Codice Civile.
"La cosa legata, con tutte le sue pertinenze , deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento , sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica".
Articolo 667 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'articolo 667 c.c. garantisce che il legatario riceva il bene legato con tutte le sue pertinenze nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore.
Inoltre, include eventuali costruzioni e acquisti successivi al fondo, purché questi ultimi siano contigui e integrati economicamente con il fondo originale.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 667 c.c.
Non è annotabile casistica della giurisprudenza in tema di art. 667 c.c.