L'articolo 665 del Codice Civile, rubricato "Scelta nel legato alternativo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 665 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 665 del Codice Civile.
"Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo".
Articolo 665 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'art. 665 c.c. stabilisce le regole su chi ha il diritto di scegliere tra le opzioni in un legato alternativo, dando preferenza all'onerato salvo diverse indicazioni da parte del testatore.
Questo consente al testatore di modulare la flessibilità della disposizione testamentaria in base alle sue volontà specifiche.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 665 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 665 c.c.
Corte d'Appello di Milano, sentenza 12 maggio 1940
"In caso di legato alternativo o di legato di cosa altrui, la scelta, se non è stata espressamente concessa al creditore, spetta al debitore, il quale può essere tanto un erede quanto un legatario".