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9 Settembre 2024
11:00

Art. 663 c.c. “Legato imposto a un solo erede”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 663 del Codice Civile, rubricato "Legato imposto a un solo erede", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 663 c.c. “Legato imposto a un solo erede”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 663 del Codice Civile, rubricato "Legato imposto a un solo erede", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 663 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 663 del Codice Civile.

"Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo .

Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria , quando non consta una contraria volontà del testatore".

Articolo 663 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore mira a garantire un'equa distribuzione dei doveri e dei diritti tra gli eredi, rispettando al contempo le volontà espresse dal testatore nel testamento.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 663 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 663 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 febbraio 2008, n. 5670
"Il credito a titolo di legato, imposto a un solo coerede e imputato alla determinazione della quota di riserva spettante al legittimario onorato, non può esser posto in compensazione con il credito da conguaglio divisionale, dovuto al coerede onerato".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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