L'articolo 662 del Codice Civile, rubricato "Onere della prestazione del legato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 662 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 6562 del Codice Civile.
"Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari . Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto".
Articolo 662 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma sancisce la regola che la prestazione del legato, salva diversa disposizione dal testatore, è posta a carico dei coeredi in maniera proporzionale alle proprie quote.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 662 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 662 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza, 12 luglio 2018, n. 18502
"In tema di legato di cosa dell'onerato che sia coerede, qualora il beneficiario eserciti l'azione di rivendica del bene non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi, dovendo la domanda essere proposta solo contro il suddetto onerato poiché la sentenza, anche se emessa senza la partecipazione al giudizio degli altri successori, non è inutiliter data".