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19 Agosto 2024
9:00

Art. 661 c.c. “Prelegato”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 661 del Codice Civile, rubricato "Prelegato", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 661 c.c. “Prelegato”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 661 del Codice Civile, rubricato "Prelegato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 661 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 661 del Codice Civile.

"Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare".

Articolo 661 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma riconosce la piena compatibilità di una disposizione a titolo universale con una a titolo particolare a favore di uno stesso soggetto (cd. prelegatario), il quale in caso di passivo ereditario superiore all'attivo può rinunciare all'eredità trattenendo il legato.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 661 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 661 c.c.

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 27 febbraio 2013, n 4847
"In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 febbraio 2013, n. 4269
"Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 agosto 1980, n. 4917
"Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria non è preclusa la proponibilità da parte di uno dei condividenti della azione di accertamento del prelegato – disposto da altro dei coeredi, anteriormente deceduto – avente ad oggetto un bene facente parte della comunione stessa, sussistendo l'interesse a far dichiarare, nei confronti dei condividenti, che ove la cosa cada nel lotto del defunto essa e oggetto del prelegato da esso disposto".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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