L'articolo 660 del Codice Civile, rubricato "Legato di alimenti", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 660 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 660 del Codice Civile.
"Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".
Articolo 660 del Codice Civile: commento e spiegazione
Salvo diversa disposizione del testatore, la misure della prestazione alimentare deve essere determinata non solo in base alle necessità dell'alimentando, ma anche sulla base delle condizioni economiche dell'onerato.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 660 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 660 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 maggio 2012, n 6772
"Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 cod. civ. stabilisce che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", e l'art. 438 cod. civ. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al "bisogno" di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti".