All'art. 66 della Costituzione italiana è stabilito che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
L'art. 66 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I "Le Camere".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 66 della Costituzione italiana.
Art. 66 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 66 della Costituzione italiana:
"Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".
Art. 66 della Costituzione: spiegazione
All'art. 66 della Costituzione italiana viene stabilito che ogni camera giudica con riguardo ai titoli di ammissione dei suoi componenti e con riguardo alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Tali compiti sono svolti, nello specifico, dalla Giunta delle elezioni alle Camere e dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari al Senato.