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15 Settembre 2024
9:00

Art. 659 c.c. “Legato a favore del creditore”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 659 del Codice Civile, rubricato "Legato a favore del creditore", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 659 c.c. “Legato a favore del creditore”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 659 del Codice Civile, rubricato "Legato a favore del creditore", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 659 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 659 del Codice Civile.

"Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito".

Articolo 659 del Codice Civile: commento e spiegazione

Solo l'espressa menzione del debito del testatore nei confronti del legatario attribuisce al legato la funzione di datio in solutum poichè, in assenza di tale richiamo, il legato a favore di un creditore del testatore non ha funzione satisfattiva, sicchè il creditore legatario può pretende si il legato sia il credito.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 659 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 659 c.c.

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 21 giugno 1988, n 4238
"A norma dell'art. 659 cod. civ. (legato a favore del creditore), la sola menzione del debito fatta dal testatore comporta una presunzione non assoluta ma iuris tantum – suscettibile perciò di prova contraria- che il legato sia stato disposto per soddisfare un credito del legatario. Pertanto, come tale intento può essere escluso, nonostante la menzione del debito, per la presenza di altri elementi, così la mancata indicazione del debito non comporta necessariamente la prova di un intento liberale del de cuius che prescinda del tutto dall'esistenza del vincolo obbligatorio e dalla finalità di adempiere al relativo debito".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 prile 1985, n 2306
"Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art.. 659 cod. civ., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, iuris tantum e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 marzo 1980, n. 1590
"Dall'art. 659 Cod. civ. si desume indirettamente che il legato di debito può valere ad estinguere il debito del testatore nei confronti del legatario, ove nel testamento sia fatta menzione del debito, a condizione che il legato abbia lo stesso importo e valore del debito che con esso il testatore intende estinguere. Incorre, pertanto, nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo la sentenza del giudice del merito che attribuisca al legato efficacia estintiva del credito del legatario, in base alla sola circostanza della menzione (esplicita o implicita) del debito stesso nel testamento, senza avere preventivamente accertato se l'importo del legato corrispondesse o meno esattamente alla prestazione che era dovuta al legatario dal de cuius".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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