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14 Settembre 2024
17:00

Art. 658 c.c. “Legato di credito o di liberazione da debito”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 658 del Codice Civile, rubricato "Legato di credito o di liberazione da debito", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 658 c.c. “Legato di credito o di liberazione da debito”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 658 del Codice Civile, rubricato "Legato di credito o di liberazione da debito", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 658 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 658 del Codice Civile.

"Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore".

Articolo 658 del Codice Civile: commento e spiegazione

Questa norma garantisce che i legati relativi a crediti o debiti siano limitati alla situazione reale esistente al momento della morte del testatore e che il legatario riceva tutte le informazioni necessarie per far valere il credito legato.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 658 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 658 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 lugli0 2022, n. 23404
"In tema di successioni, il legato di "liberazione da debito" di cui all'art. 658, comma 1, c.c. (c.d. "legatum liberationis"), attribuendo al legatario il diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, comporta l'estinzione dell'obbligazione per confusione in quanto determina la riunione, nella stessa persona, della qualità di creditore e di debitore, pur distinguendosi dalla fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto, essendo una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e configurandosi come negozio unilaterale non recettizio, produce l'effetto della liberazione del legatario immediatamente all'apertura della successione. Tale efficacia viene, tuttavia, meno con effetto "ex nunc" nei confronti del legittimario che abbia ottenuto la riduzione della disposizione testamentaria che lo contiene, con la conseguenza che il credito del testatore verso il legatario, venendo meno l'effetto estintivo, può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario vittorioso".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 maggio 1997, n. 4287
"La rinunzia al legatum liberationis vice legitimae – il cui acquisto si verifica ipso iure al momento dell'apertura della successione (articolo 649 del Cc) – pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere rinvenuta in una valida e non equivoca manifestazione dell'intento abdicativo del diritto. L'articolo 552 del Cc consente al legittimario l'alternativa di ritenere il legato sostitutivo della legittima o di rinunziarvi e chiedere questa. Pertanto, costituendo la rinunzia presupposto legale per la richiesta della quota di riserva, ne consegue che la mera richiesta della legittima non può costituire un adeguato supporto logico dell'accertamento della rinunzia del legato liberatorio vice legitimae. Spetta al giudice di merito accertare se la sola pretesa di questa sia, in concreto, di per se' sufficiente a ritenere quell'abdicazione, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento: di conservare il legato e di conseguire la legittima".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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