L'articolo 657 del Codice Civile, rubricato "Legato di cosa acquistata dal legatario", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 657 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 657 del Codice Civile.
"Se il legatario, dopo la confezione del testamento , ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651".
Articolo 657 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il primo comma disciplina un'ipotesi di revoca implicita del legato, avendo il testatore con la vendita del bene al legatario, dimostrato di voler porre nel nulla il lascito. Il comma 2, invece, prevede la conversione del legato, che non avrà più ad oggetto il bene bensì il suo corrispettivo in denaro.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 657 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 657 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 2 agosto 1968, n. 2763
"Dal combinato disposto del primo comma dell'art.657 e del primo comma dell'art. 686 cod.civ. si desume la piena efficacia di un legato avente per oggetto beni i quali, successivamente alla redazione del testamento, siano stati dal testatore alienati al legatario per un atto fra vivi annullato per incapacita di intendere e di volere dell'alienante".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 maggio 1962, n. 918
"Il legato di cosa di proprieta di un terzo, quando sia valido, facultizza l'onerato o di acquistare la proprieta della cosa dal terzo e trasferirla al legatario, oppure di pagarne al legatario il giusto prezzo (art 651 cod civ). l'art 657 comma secondo cod civ stabilisce poi che se, dopo la confezione del testamento, la cosa legata e stata dal legatario acquistata dal terzo a titolo oneroso, il legato rimane valido ed il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate nell'art 651 cod civ, e cioe quando dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva al terzo. La legge non prescrive, pertanto, che il legatario, prima di acquistare dal terzo la cosa a lui legata, debba comunque interpellare o informare l'oneratò e, devesi quindi ritenere che la facolta di scelta attribuita al medesimo dall'art 651 cod civ e esercitabile fino a quando il legatario non acquisti egli stesso la cosa, come la legge gli da facolta di fare ‘dopo la confezione del testamento', senza distinguere tra acquisto effettuato prima o dopo l'apertura della successione".