L'articolo 656 del Codice Civile, rubricato "Legato di cosa del legatario", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 656 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 656 del Codice Civile.
"Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell' apertura della successione .
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento".
Articolo 656 del Codice Civile: commento e spiegazione
La ratio della norma è che di regola è inconcepibile un'attribuzione patrimoniale avente a oggetto un bene che sia già nella titolarità (in tal caso sia al momento della redazione del testamento sia all'apertyra della successione) del beneficiario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 656 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 656 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 febbraio 2012, n. 6054
"In tema di circonvenzione di persone incapaci, il soggetto che – rientrando nel novero dei successibili ex art. 572 cod. civ. – sia stato estromesso dalla successione in forza di testamento frutto di circonvenzione di testatore incapace patisce un danno patrimoniale "iure proprio" per non aver potuto partecipare alla divisione dei beni ereditari; diversamente, nel caso in cui il predetto testamento sia stato invalidato e la successione in suo favore sia avvenuta in forza di precedente valido testamento, oppure ai sensi degli artt. 565 e seguenti cod. civ., l'erede si trova ad aver sofferto un danno patrimoniale "iure hereditatis" che corrisponde al depauperamento del patrimonio del "de cuius" conseguente agli atti di disposizione frutto dell'altrui condotta di circonvenzione".