L'articolo 655 del Codice Civile, rubricato "Legato di cosa da prendersi da certo luogo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 655 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 655 del Codice Civile.
"Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite".
Articolo 655 del Codice Civile: commento e spiegazione
In questo caso il legato indicato dal testatore risulta l'unico mezzo di riferimento per l'individuazione dell'oggetto del legato, e sarà l'nerato a dover effettuare la specificazione della cos da attribuire al legatario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 655 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 655 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15661
"La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 giugno 1991, n. 6317
"Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dell'art. 655 cod. civ. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del "de cuius" verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 maggio 1969, n. 1483
"Il legato di cose determinate solo nel genere che si trovano in un determinato luogo, e valido anche se nulla si trovi nel luogo indicato nel momento della morte del testatore quando l'indicazione stessa risulti formulata soltanto per suggerire all'erede o all'onerato un piu facile modo di esecuzione del legato".